Carta di qualificazione del conducente

Cos'è la C.Q.C.

C.Q.C. è l’acronimo di “Carta di Qualificazione del Conducente". La CQC si può definire come la “laurea” della patente di guida. E’ una Carta di Qualificazione del Conducente (attenzione: non è una patente!) ed è obbligatoria per la guida professionale; si aggiunge alla patente di guida di categoria C, D, CE, DE. La CQC trasporto persone è obbligatoria dal 10 settembre 2008. La CQC trasporto merci è obbligatoria dal 10 settembre 2009. La CQC segue il regime dei "PUNTI" analogamente a come succede per la patente.

Chi deve avere la C.Q.C.

La Carta di Qualificazione del Conducente è una abilitazione necessaria ai conducenti che trasportano merci o persone su strada. La devono avere tutti i conducenti che guidano professionalmente veicoli adibiti al trasporto di merci superiori a 3,5 t e per trasporto di persone oltre i 9 posti. Debbono possedere la C.Q.C. i conducenti che intendano condurre:
  1. Veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg. trasportanti merci
  2. Veicoli aventi numero di posti complessivi superiore a 9 (compreso il conducente) trasportanti persone
Per condurre veicoli di cui al punto 1 è necessario conseguire la CQC MERCI seguendo un corso composto da una parte comune + una parte specifica merci e superando un successivo esame. Per condurre veicoli di cui al punto 2 è necessario conseguire la CQC PERSONE seguendo un corso composto da una parte comune + una parte specifica persone e superando un successivo esame. La carta di qualificazione NON è richiesta ai conducenti:
  • a) dei veicoli la cui velocita’ massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  • b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
  • c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
  • e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
  • f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
  • g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
La circolare Prot. Div 677898/8.3 del 10 agosto 2007 del Dipartimento per i Trasporti Terrestri chiarisce che: Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale. Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi. Chiarimento per ditte di trasporto merci in CONTO PROPRIO e in CONTO TERZI Ditte CONTO TERZI:
  • tutti gli autisti sono obbligati ad avere la CQC e ad effettuare il corso per il rinnovo.
  • anche i titolari ed i soci sono obbligati ad avere la CQC, e quindi devono effettuare il corso per il rinnovo.
Ditte CONTO PROPRIO:
  • tutti gli autisti sono obbligati ad avere la CQC, e quindi devono effettuare il corso per il rinnovo.
  • i titolari, i soci, e gli altri dipendenti con mansioni diverse da quella di autista, non sono obbligati ad avere la CQC e quindi possono decidere di non rinnovarla nel caso la posseggano.
MA ATTENZIONE !!! La normativa prevede comunque di rinnovare tutte le CQC! Chi, nonostante non guidando veicoli per i quali è richiesta la CQC NON rinnova la CQC stessa entro 2 anni dalla scadenza seguendo lo specifico CORSO RINNOVO C.Q.C. la PERDE del tutto e per conseguirla nuovamente nel caso servisse in futuro deve seguire i corsi e sostenere i relativi esami come se non avesse mai posseduto la CQC.

Corsi conseguimento C.Q.C.

I CORSI per il conseguimento della CQC si suddividono in base al tipo di trasporto:
  • corso parte COMUNE sia per trasporto merci sia per trasporto persone
  • corso parte specifiica PERSONE solo per trasporto persone
  • corso parte specifica MERCI solo per trasporto merci
Per conseguire la CQC PERSONE bisogna seguire il corso parte comune + il corso parte specifica persone. Per conseguire la CQC MERCI bisogna seguire il corso parte comune + il corso parte specifica merci. Alla fine di ciascun corso si sostengono i relativi esami. Chi è già in possesso di una CQC e vuole conseguire l'altra CQC (ad es. si è in possesso della CQC MERCI e si vuole conseguire la CQC PERSONE o viceversa) è esentato dal seguire il corso e relativo esame della parte comune. Il corso parte COMUNE + specifica PERSONE ha una durata di 130 ore di teoria + 10 ore di guida (corso accelerato) Il corso parte COMUNE + specifica MERCI ha una durata di 130 ore di teoria + 10 ore di guida (corso accelerato) Nel caso si sia già in possesso di una CQC e si volesse conseguire l'altra CQC è necessario seguire solamente il corso parte specifica persone (o specifica merci) e sostenere il solo esame per la parte specifica. Il corso parte specifica PERSONE (o MERCI) ha ha una durata di 35 ore di teoria + 2,5 ore di guida (corso accelerato).

Rinnovo C.Q.C. (Corso formazione periodica C.Q.C.)

La normativa sul rinnovo della CQC prevede la frequenza di un corso obbligatorio. Il corso è solo teorico ed ammonta a 35 ore (non c’è esame finale). Vanno rinnovate tutte le CQC: quelle per trasporto merci, per trasporto persone e merci + persone. Per sapere le date dei prossimi corsi contattaci o tieni sotto controllo la finestra “News” del nostro sito internet o la nostra pagina Facebook sempre aggiornate!

Termini di rinnovo C.Q.C.

  • La C.Q.C. scade dopo 5 anni dal giorno dell’ottenimento della C.Q.C. per esame o dopo 5 anni dall’aggiornamento sulla patente della frequenza del Corso Rinnovo C.Q.C. In ogni caso la scadenza è indicata sul retro della patente in corrispondenza della colonna “12”. Anche se la tua C.Q.C. è scaduta, è possibile rinnovarla entro 2 anni dalla scadenza seguendo lo specifico CORSO RINNOVO C.Q.C.
  • Chi NON rinnova la C.Q.C. entro 2 anni dalla scadenza la PERDE del tutto e per conseguirla nuovamente nel caso servisse in futuro deve seguire i corsi e sostenere l’esame come se non avesse mai posseduto la C.Q.C.

Programma di insegnamento corso rinnovo C.Q.C.

Il programma di insegnamento prevede la divisione delle 35 ore del corso in 5 moduli di 7 ore ciascuno:

PARTE COMUNE:
  • modulo A1: Conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida
  • modulo A2: Conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente
  • modulo A3: Conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti

  • PARTE CQC MERCI:
  • modulo B1: Carico e scarico delle merci e compiti del conducente
  • modulo B2: Disposizioni normative sul trasporto di cose

  • PARTE CQC PERSONE:
  • modulo C1: Compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri
  • modulo C2: Disposizioni normative sul trasporto di persone